LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale n. 929/89 contro Limuti Angelo nato a Caltanissetta il 20 agosto 1945 res. a Lenago. 1. - Angelo Limuti e' stato giudicato per il reato di cui agli artt. 393 e 99 del cod. pen. dal pretore di Caltanissetta e con sentenza del 13 luglio 1989 e' stato condannato a L. 200.000 di multa, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile ed al rimborso delle spese liquidate in L. 409.000, in favore della parte civile Stefania Bunone. Il giudizio si e' svolto in contumacia dell'imputato che e' stato difeso dal dott. Salvatore Ferlisi, nominato d'ufficio. Quest'ultimo con dichiarazione del 13 luglio 1989, ha dichiarato di proporre appello. L'estratto contumaciale e' stato notificato al Limuti ai sensi dell'art. 171 del c.p.p. e l'avviso di deposito della sentenza allo stesso sempre ai sensi dell'art. 171 del c.p.p. ed al suo difensore dott. Ferlisi, nell'agosto-settembre 1989. Il 3-10 sono stati depositati i motivi di appello su carta intestata all'avv. Emanuele Li Muti a firma di quest'ultimo e del dott. Ferlisi. Il procuratore generale presso questa corte ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilita' dell'appello sotto il duplice profilo: "la dichiarazione di impugnazione e' stata presentata da difensore di imputato contumace non munito di mandato speciale"; "i motivi sono sottoscritti da difensore (avv. Li Muti) che non ha prestato il suo ministero nel giudizio di primo grado". 2. - Sul primo punto che riguarda un'ammissibilita' originaria questa corte ha gia' sollevato in alri casi questione di legittimita' costituzionale (v. in seguito), che tuttavia potrebbe essere irrilevante, allo stato, in quanto non darebbe conseguenze pratiche diverse, se fosse fondato il secondo motivo di inammissibilita', che sarebbe non originaria, ma sopravvenuta. Ma la richiesta del p.g. si fonda su una rappresentazione inesatta della situazione, perche', come esposto, i motivi di appello sono stati firmati dall'avv. Li Muti, per il quale valgono i rilievi del p.g., ma sono anche firmati dal dott. Ferlisi difensore dell'imputato nella fase del giudizio e nel suo interesse appellante. Resta, quindi, da considerare la prima eccezione di inammissibilita'